La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 21 maggio 2026, ha ribadito che – come già affermato nella sentenza Doctipharma del 29 febbraio 2024 – l’art. 85 quater, par. 1 della direttiva 2001/83 impone agli Stati membri di consentire la vendita online di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione; di conseguenza, gli Stati membri non possono impedire la vendita online dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Secondo la Corte, gli Stati membri possono imporre prescrizioni riguardanti i soggetti autorizzati alla vendita dei medicinali, le caratteristiche dei medicinali, i requisiti dei siti web e le modalità operative della commercializzazione online. Sotto quest’ultimo profilo, sono ammissibili condizioni sulle modalità di fornitura, giustificate dalla tutela della salute pubblica, quali meccanismi di controllo del consumo dei medicinali, limiti quantitativi agli ordini, sistemi di identificazione e registrazione dei consumatori o strumenti diretti a contrastare fenomeni di polifarmacia.
Soltanto entro tali limiti gli Stati membri possono prevedere condizioni specifiche relative a determinate categorie di medicinali non soggetti a prescrizione, in ragione delle loro caratteristiche terapeutiche, senza tuttavia poter impedire la commercializzazione online dei medesimi.